Assicurazione del veicolo in caso di incidente (Casco)
Con questa assicurazione l'assicuratore copre i danni materiali che l'assicurato potrebbe subire direttamente a causa dei rischi elencati di seguito derivanti da veicoli terrestri a motore e non, rimorchi o roulotte, macchine da lavoro, trattori gommati e altri prodotti agricoli macchine specificate nella polizza e con licenza per l'uso su strada.
a) Il veicolo si scontra con veicoli a motore o non a motore che possono essere utilizzati su strada o ferrovia,
b) Incidenti quali urto del veicolo con un oggetto fisso o in movimento a seguito di effetti improvvisi ed esterni, oppure urto del veicolo con tale oggetto, ribaltamento, caduta o rotolamento, sia in movimento che fermo, senza la volontà dell'assicurato o la persona alla guida del veicolo,
c) Danni causati da atti di terzi con intento doloso o doloso e da persone incapaci di agire,
d) Veicolo in fiamme,
e) Furto o tentato furto del veicolo o di parti del veicolo
Nella richiesta di assicurazione automobilistica, la copertura è fornita con i seguenti nomi e contenuti di prodotto;
Assicurazione ristretta: questo è il prodotto per il quale viene fornita assicurazione per alcuni dei gruppi assicurativi di cui sopra.
Assicurazione: questo è il prodotto che fornisce copertura per tutti i gruppi di copertura di cui sopra.
Assicurazione Estesa: è il prodotto che copre tutti i gruppi di copertura sopra indicati e alcuni dei rischi che possono essere inclusi nella copertura con un contratto aggiuntivo nelle presenti condizioni generali.
Assicurazione Full: è il prodotto che copre tutti i gruppi di copertura sopra indicati e tutti i rischi che possono essere inclusi nella copertura con un contratto aggiuntivo nelle presenti condizioni generali.
Se il contenuto della copertura corrisponde a uno qualsiasi dei prodotti di cui sopra, il titolo della polizza includerà il nome del prodotto in questione con lettere di almeno 16 caratteri.
Nella polizza non possono essere utilizzate espressioni diverse da quelle previste nelle presenti Condizioni Generali riguardanti l'entità della copertura assicurativa. I nomi dei prodotti venduti devono essere compatibili con la garanzia prestata.
Assicurazione del traffico
L'assicuratore può, nell'ambito della responsabilità legale dell'assicurato ai sensi della legge sulla circolazione stradale n. 2918, rivendicare i risarcimenti specificati nelle condizioni generali per la morte o il ferimento di terzi o per danni a cose durante il periodo circolazione dell'autoveicolo definita nella polizza, la copertura assicurativa obbligatoria valida alla data del sinistro è tenuta a soddisfarla entro i suoi limiti.
L'ambito di applicazione dell'assicurazione è limitato alle pretese di risarcimento danni che terzi possono richiedere all'assicurato nell'ambito del rischio di responsabilità civile dell'assicurato nell'ambito della legge sulla circolazione stradale.
I danni causati da rimorchi o semirimorchi (compresi i rimorchi leggeri) o da un veicolo trainato a seconda del veicolo sono coperti dall'assicurazione del carro attrezzi. Sono comunque compresi nella copertura i rimorchi adibiti al trasporto di persone, a condizione che per essi sia prevista un'ulteriore assicurazione di responsabilità civile, le cui condizioni particolari saranno specificate in polizza.
Al fine di prevenire o ridurre i danni in caso di incidente, le spese ragionevoli e obbligatorie sostenute dal contraente sono coperte dall'assicuratore entro i limiti di copertura. Questa assicurazione copre la difesa dell'assicurato contro pretese ingiuste secondo la condizione generale B.2.4. prevede nell'ambito del disposto dell'art.
Assicurazione contro gli infortuni personali
Assicurazione contro gli infortuni personali; Fornisce protezione contro la morte involontaria o l'invalidità permanente dell'assicurato a seguito di incidenti improvvisi e inattesi che l'assicurato potrebbe subire durante il periodo assicurativo.
Sono considerati infortuni le seguenti situazioni:
a) Inalazione di gas che si manifestano improvvisamente e inaspettatamente.
b) Lesioni, distorsioni e rotture di muscoli e nervi a seguito di ustioni o movimenti improvvisi.
c) Avvelenamento derivante da punture di serpenti o insetti.
d) Morte o malfunzionamenti fisici dovuti a rabbia conseguente a un morso.
e) L'assicurato muore contro la sua volontà o subisce un malfunzionamento fisico a seguito di un evento improvviso ed esterno.
I seguenti elementi possono essere aggiunti alla polizza come copertura aggiuntiva;
a) Uso e guida di motociclette e motoveicoli,
b) Pesca in mare aperto, caccia alla pastorizia e alla caccia, caccia al cinghiale e ad altri animali selvatici e caccia in alta montagna,
c) Alpinismo mediante scalata di montagne e altopiani, tutti gli sport praticati su neve o ghiaccio (come sci, pattinaggio, hockey e boxe); giavellotto, equitazione a ostacoli, polo, rugby, scherma, sollevamento pesi, lotta, boxe, basket, calcio e vela, nonché movimenti ginnici pesanti e pericolosi e movimenti sportivi professionistici,
d) Tutti i tipi di competizioni sportive e gare di velocità e resistenza,
e) Volo in volo in qualità diversa da quella di passeggero,
f) Terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e frane.
g) Interventi che si verificano a seguito di atti terroristici e di sabotaggio specificati nella Legge Antiterrorismo n. 3713 o effettuati da organismi autorizzati al fine di prevenire tali atti e ridurne gli effetti.
Assicurazione facoltativa di responsabilità finanziaria
L'assicuratore copre la responsabilità legale derivante dall'uso del veicolo indicato nella polizza, che appartiene al conducente del veicolo in conformità con la legge sulla circolazione stradale e le disposizioni generali, e la parte del veicolo che supera la soglia obbligatoria Limiti dell'assicurazione di responsabilità finanziaria (assicurazione del traffico), a condizione che rientri nell'ambito della copertura della polizza, entro la/e garanzia/i scritta/e nella polizza.
Inoltre, questa assicurazione garantisce la difesa del contraente contro pretese ingiuste.
Il rischio “Danno patrimoniale” può essere aggiunto alla polizza come copertura aggiuntiva.